Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un continuo incremento dell’ attività internazionale dei nostri clienti, con conseguente riduzione di quella nel paese di origine.
Così ad esempio un cliente italiano si ritrova ad effettuare trasporti dall’Italia all’Inghilterra o dalla Francia alla Slovacchia; questo tipo di attività porta a delle conseguenze in una eventuale gestione di un danno con disputa finale in tribunale.
Il diritto del trasporto prevede in queste situazioni la chiamata in causa dei diversi paesi coinvolti nella filiera del trasporto ; nei trasporti transfrontalieri vengono richiamate le disposizioni della responsabilità civile obbligatoria della CMR e nel caso specifico che stiamo trattando, l’ART. 31 della CMR, che regola appunto i fori competenti in una eventuale disputa giudiziaria.
L’ Art. 31 I CMR regola in caso di controversie la possibilità di adire ad i seguenti fori competenti:
Se ad esempio uno spedizioniere austriaco incarica un vettore polacco per un trasporto di merce dall’Italia all’Inghilterra, questo porta in caso di vertenze giudiziarie, ad adire ai fori competenti di Italia, Inghilterra o Polonia. L’esperienza dimostra, che le controversie in tribunale in Italia sono molto lunghe, in media 7 anni. In Inghilterra le spese legali sono molto elevate, in media la tariffa oraria di un legale britannico si aggira su 300,00 GBP. Attualmente in Polonia non esistono ancora molti casi nel diritto dei trasporti, cosicché è difficile valutare dall’esterno la loro giurisprudenza.
Quindi in conclusione per poter veder riconoscere i propri diritti si rischia di perdere molto tempo e molto denaro.
È però possibile agire anche diversamente!
L’Art. 31 I CMR permette, che le parti coinvolte nel trasporto, possano scegliere altri fori competenti. Se viene concordato un altro / ulteriore foro competente ad esempio tramite lo spedizioniere e/o il vettore, bisogna tenere conto, che l’accordo è volontario e quindi è legalmente valido, solo se è dimostrabile la volontà di entrambe le parti di indicare un foro competente diverso. La prova deve essere fornita sempre dalla parte, che nomina un ulteriore foro competente, diverso da quelli previsti.
Visto che ogni azienda di trasporto austriaca o tedesca ha la facoltà di concordare con il proprio partner commerciale un foro competente in caso di controversie per danni durante il trasporto, consigliamo indipendentemente dall’incarico di trasporto o la provenienza del vettore, di scegliere il foro competente nel proprio paese d’origine.
In pratica questo significa, che nell’incarico di trasporto bisogna specificare gli ulteriori fori competenti e la controparte deve confermarlo per iscritto. In allegato vi forniamo un nostro consiglio per l’attuazione della scelta del foro competente nell’ incarico di trasporto.
Per eventuali chiarimenti ASKO-Team è sempre a Sua disposizione.